Avviso di rettifica - Contratto di avvalimento, gruppo di lavoro e requisiti

A seguito di sollecitazione di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), si rappresenta che:
 
Nel Modello A – Domanda di partecipazione, a pag. 17, alla voce “in caso di avvalimento” è soppressa la lettera d).
Di conseguenza, al punto 3.5) del disciplinare di concorso, pag. 16, sono soppresse le parole “a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta”.
Pertanto, il contratto di avvalimento sarà prodotto dai vincitori all’esito del concorso di progettazione;
 
Si chiarisce che la costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi del punto 3.2.2), ai fini della partecipazione al concorso di progettazione, è meramente facoltativa. Pertanto, le figure professionali ivi previste sono da definire in sede di partecipazione al 1° grado del concorso solo in caso di partecipazione al medesimo concorso in qualità di gruppo di lavoro.
Le figure professionali di cui ai punti da 1) a 9) non sono, invece, obbligatorie in caso di partecipazione al concorso di progettazione sia in qualità di professionista singolo, sia in caso di professionista associato, sia in caso di società di professionisti o di ingegneria, sia in caso di raggruppamento temporaneo;
 
Si chiarisce, inoltre, che i requisiti di cui ai punti 3.3.1) – requisiti economico-finanziari – e 3.3.2) – requisiti di capacità tecnica e professionale – possono essere dimostrati dai vincitori del concorso per ciascuna area ai sensi dell’art. 152, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “al fine di dimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”.
Pertanto, è possibile partecipare al concorso di progettazione in qualità di professionista singolo in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, ferma restando la necessità, per il vincitore, di dimostrare successivamente i requisiti di cui ai punti 3.3.1) e 3.3.2), anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
 
Si allega l'avviso completo.